OBBLIGO ETICHETTATURA PER IL LATTE E I SUOI DERIVATI

Gen 26, 2017 | Dalla Confeuro

Dal 19 aprile scatterà in Italia l’obbligo di indicare su tutte le confezioni di latte e suoi derivati l’origine delle materie prime in maniera ”chiara, visibile e facilmente leggibile”. Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricordando che tale misura si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. L’obbligo dell’indicazione in etichetta scatterà dopo tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 19 gennaio, del rispettivo decreto del 9 dicembre 2016 in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Ma cosa cambierà in concreto dal 19 aprile? Le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari dovranno indicare il nome del Paese in cui è stato munto il latte e il nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte. Qualora quest’ultimo sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con la sola dicitura “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”. Se invece le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono in più Paesi, diversi dall’Italia, si possono utilizzare le seguenti diciture: “LATTE DI PAESI UE”, se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; “LATTE CONDIZIONATO O TRASFORMATO IN PAESI UE”, se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “PAESI NON UE”. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.